n.255: Libertà “climaticamente” nel tempo della sentenza del BVerfG

Roberto Bin ha giustamente definito rivoluzionaria la recente sentenza del Tribunale costituzionale tedesco in tema di cambiamento climatico.

In effetti, contenuto è estremamente interessante ma la sua lettura non è scontata, perché richiede la considerazione non solo del diritto costituzionale tedesco, con la sua peculiare evoluzione sui doveri statali di protezione e sul principio di precauzione (per una sintesi recente, si v. W. Kahl, Klimaschutz und Grundrechte, 2021), ma anche della singolare dinamica delle fonti del diritto climatico all’interno dello spazio giuridico europeo. È in questa prospettiva, infatti, che si muove la sentenza tedesca.

La UE aderisce alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), del 1992, e all’Accordo di Parigi, del 2015. Essa, pertanto, tributa a queste fonti internazionali la forza normativa della diretta applicabilità e dell’effetto utile, al pari di qualsiasi altra fonte europea. La UE, però, ha anche adottato specifici Regolamenti in materia climatica, primi fra tutti i nn. 2018/8422018/1999 e 2020/852. In essi, i contenuti di mezzi e risultato delle obbligazioni climatiche internazionali (a partire dai doveri di mitigazione nella finestra temporale del 2030 per il 2050 con l’obiettivo del contenimento dell’aumento della temperatura a non più di 1,5°C massimo 2°C) sono testualmente tradotti in un vincolo giuridico euro-unitario, giustiziabile ai sensi dell’art. 258 TFUE e con efficacia interna agli Stati.

Link: https://www.lacostituzione.info/index.php/2021/05/03/liberta-climaticamente-condizionate-e-governo-del-tempo-nella-sentenza-del-bverfg-del-24-marzo-2021/

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