n.75b Diritti umani e sviluppo sostenibile
Nella Carta ONU del 1945 e nella Convenzione CEDU del 1950 non ci sono accenni al diritto dell’uomo all’ambiente, né alcun riferimento a nozioni di “ambiente” perché all’epoca l’esigenza di inserire questo tema nel catalogo dei diritti non era sentita. Una prima affermazione in tal senso risale alla Conferenza di Stoccolma (1972) sull’ambiente umano, in cui viene adottata una dichiarazione di principi che riconosce l’ambiente (umano e naturale) come necessario per il benessere e il godimento dei diritti umani basilari. La protezione ambientale rientra perciò all’interno del diritto alla vita, perché senza un ambiente sano e protetto non c’è benessere.
Link: https://fispmed.wordpress.com/documenti-di-lavoro-2/diritti-umani-e-lo-sviluppo-sostenibile/