n. 18 Il caso “Gloucester Resources Limited vs. Minister for Planning” è piuttosto importante per almeno tre ragioni.

  1. Rappresenta il primo caso di concreta “climate change litigation” decisa in Australia.
  2. Nel giudizio viene applicato l’Accordo di Parigi del 2015 sul clima (tra l’altro in un costesto, come quello australiano, dove la componente politica “negazionista” è diffusa), prendendone sul serio la sua forza normativa di tutela delle situazioni soggettive, troppo frettolosamente e superficialmente trascurata anche da molte ONG ambientaliste (ferme su letture formalistiche del testo, “isolate” dal contesto normativo dei sistemi sovranazionali e internazionali di tutela effettiva dei diritti umani, pienamente giustiziabili sia in sede nazionale che sovranazionale);
  3. Alla luce proprio della lettura di “contesto,” la decisione fissa il principio dell’anacronismo climatico di una nuova opera fossile, in ragione del criterio ermeneutico della “proporzionalità temporale” delle decisioni riferite ad essa, da sottoporre al c.d. “test” di verifica che l’opera (in quanto oggettivamente climalterante e “dismissiva”, nel senso che della sua energia fossile tutti gli attori si sono giuridicamente impegnati a liberarsene il prima possibile, in nome della c.d. “transizione” e del “CO2-zero”) risulti o meno “al posto sbagliato al momento sbagliato”.

Link: https://www.caselaw.nsw.gov.au/decision/5c59012ce4b02a5a800be47f

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